Segnaletica-stradaleLe multe possono essere annullate soltanto se l’installazione del cartello stradale non è stata autorizzata da un’ordinanza comunale.

Così, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25771 del 15 novembre scorso, ha stabilito che, per annullare una multa e legittimare il ricorso, non è sufficiente che il segnale stradale non indichi gli estremi dell’ordinanza comunale che ne ha autorizzato l’installazione. Occorre, invece, che non esista alcuna ordinanza comunale o che, quanto meno, sia viziata. Solo in tal caso l’eventuale ricorso potrà essere accolto.

L’articolo 77 del regolamento del Codice della Strada impone che i cartelli stradali riportino sul retro gli estremi dell’ordinanza comunale che ne stabilisce l’installazione. La Cassazione ha deciso, dunque, che l’omessa indicazione di tali informazioni non basta per cancellare le eventuali multe elevate.

Per far verificare la legittimità del provvedimento adottato dall’amministrazione comunale, è consigliabile prendere nota degli estremi autorizzativi del segnale sul retro del cartello.