27791813_ultima-analisi-di-adusbef-sul-risparmio-italiano-0Dal 1° febbraio 2014 sui bonifici dall’estero a persone fisiche italiane la banca deve applicare automaticamente una ritenuta del 20% perché le somme accreditate si considerano reddito imponibile, salvo prova contraria del contribuente. Spetta al beneficiario del bonifico, infatti,  dimostrare che le somme non hanno natura di compenso “reddituale”.

In altri termini, l’imposizione del 20% è applicata sui redditi da capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria, accreditati su conti correnti radicati in Italia.

E’ quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990, modificato dalla Legge n. 97/2013, dove si legge:

“Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il  contribuente non attesti,  mediante una autocertificazione resa  in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria. L’autocertificazione può essere resa in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario, salva contraria specifica indicazione da parte del contribuente.”

Traendo le conclusioni: si cederà il 20 per cento allo stato se si percepisce una rendita da soggetti esteri; per aver ceduto loro immobili o fatto prestiti; si ricevono compensi per fideiussioni o per garanzie prestate a soggetti esteri; si è impiegato capitale all’estero sul quale si percepiscono interessi; si introitano plusvalenze per aver venduto immobili o terreni situati all’estero; si sono cedute quote di partecipazione in società con sede all’estero; si introitano somme per affitti da immobili e terreni in locazione situati all’estero.

Ma che cosa deve fare il cittadino che riceve, tramite bonifico dall’estero, una somma di natura non reddituale? 

“Il  contribuente  può  richiedere  all’intermediario  la  restituzione  dell’imposta  non  dovuta ovvero  applicata  in  misura  superiore  a  quanto  dovuto  entro  il  28  febbraio  dell’anno successivo a quello del prelievo. In tal caso l’intermediario scomputa l’importo restituito dai versamenti  successivi  ai  sensi  del  D.P.R.  10  novembre  1997,  n.  445.

In  alternativa  alla richiesta  all’intermediario,  il  contribuente  può  presentare  all’Am-ministrazione  finanziaria istanza  di  rimborso  con  le  modalità  e  i  termini  stabiliti  dall’articolo  38  del  D.P.R.  29 settembre 1973, n. 602.”