VideosorveglianzaIl D.Lgs. n. 151/2015 ha introdotto importanti novità sui contenuti dell’art. 4 della L. n. 300/1970 che fissa i princìpi in materia di installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell’attività lavorativa.

Grazie all’ausilio dei Consulenti del Lavoro presso lo Studio Paserio, Sandra Paserio e Giulia Vignati, vediamo ora nel dettaglio i diversi aspetti che riguardano le varie norme in materia.

D: Cos’è cambiato?

R: la novella normativa ha confermato il divieto di controllare la prestazione lavorativa del dipendente.Ciò che cambia è la necessità di far incontrare le esigenze dell’evoluzione tecnologica, per rideterminare i canoni di congruità del controllo a distanza, rispetto al mutato contesto tecnologico, organizzativo e produttivo.

D: Il lavoratore è ancora tutelato?

R: il nuovo articolo 4 prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere utilizzati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive,per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Sembra che sia sparito l’esplicito divieto, ma non è così, perché gli strumenti di controllo sono ammessi solo quando derivanti dalle esigenze individuate dalla legge, quindi il divieto resta.

Quello che è cambiato è che il divieto di controllo a distanza oggi è riferito solo alla prestazione lavorativa o meglio,alla verifica dell’esatto adempimento della prestazione lavorativa.

D: Che tipo di strumenti può installare il datore di lavoro?

R: il datore di lavoro può legittimamente installare impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo per esigenze organizzative e produttive e connesse alla sicurezza del lavoro, oltre che per ragioni collegate alla tutela del patrimonio aziendale (c.d. controlli “difensivi).

D: Cosa deve fare il datore di lavoro prima di installare un impianto?

R: per poter legittimamente installare un impianto audiovisivo è necessario sottoscrivere un’accordo in sede sindacale oppure farsi rilasciare l’autorizzazione amministrativa da parte della direzione territoriale del lavoro. Se la procedura non è rispettata, la sanzione è di natura penale e viene applicata anche se le telecamere sono installate ma non sono funzionanti.

Non serve l’autorizzazione preventiva per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, come ad esempio, i telefoni cellulari e i totem per la rilevazione delle presenze.

D: il datore di lavoro deve informare il lavoratore?

R: sì, il datore di lavoro deve informare preventivamente i dipendenti sui controlli in azienda nel caso si intenda e, con l’informativa, dovranno essere identificati gli strumenti di proprietà aziendale messi a disposizione del lavoratore e le modalità di effettuazione dei controlli.

Nell’informativa dovranno essere specificatele modalità di funzionamento dell’apparecchiatura, l’eventuale presenza di strumenti che controllano o che ne inibiscono il totale utilizzo, devono essere evidenziati i limiti entro i quali è consentito l’uso dell’apparecchiatura per fini privati.

L’informativa ha una doppia funzione: da un lato informa il lavoratore riguardo i “limiti” da non superare e, dall’altro, vieta un uso indiscriminato dei controlli da parte del datore.

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