InpsLa Cassa integrazione guadagni (CIG) è un istituto della legge italiana che consiste in una prestazione economica, corrisposta dall’INPS o dall’INPGI, a favore dei lavoratori sospesi dall’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che lavorino a orario ridotto. Essa è distinta tra ordinaria (chiamata CIGO con risorse dell’INPS o dell’INPGI) e straordinaria (detta CIGS con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).

Con l’entrata in vigore del D.Lgs.n.148/2015 è stata revisionata la normativa in materia di ammortizzatori sociali mettendo mano ai trattamenti di integrazione salariali ordinari e straordinari, ivi compresi i contratti di solidarietà.

Grazie all’ausilio dei Consulenti del Lavoro presso lo Studio Paserio, Sandra Paserio e Giulia Vignati, vediamo ora nel dettaglio i diversi aspetti che riguardano l’integrazione salariale ordinaria.

Rispondiamo quindi a delle domande che solitamente si fanno gli imprenditori quando si approcciano alla materia:

Quali sono gli eventi che possono essere coperti da questo ammortizzatore?

Gli eventi transitori che non risultano imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e la presenza di situazioni temporanee di mercato.

Quali sono le aziende che possono richiedere l’integrazione salariale?

Le aziende che sono elencate nell’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015, ossia quelle che versano la relativa contribuzione previdenziale all’INPS, ovvero quelle rientranti  tra le aziende beneficiarie del trattamento di integrazione salariale ordinario. Le aliquote contributive applicabili sull’imponibile previdenziale risultano le seguenti:

Operai

  • Del settore edile = 4,70%
  • Del settore lapideo = 3,30%
  • Degli altri settori fino a 50 dip.= 1,70%
  • Degli altri settori con più di 50 dip.= 2%

Impiegati e quadri

  • Delle imprese industriali (anche edili e lapidei) fino a 50 dip. = 1,70%
  • Delle imprese industriali (anche edili e lapidei) con più di 50 dip.= 2%

Quali sono i lavoratori beneficiari? 

Sono tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti titolari di un contratto di apprendistato professionalizzante. Rimangono invece esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

Gli apprendisti che entrano ex novo tra i beneficiari, avranno titolo alle stesse prestazioni degli altri dipendenti?

Gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, avranno titolo solo ad una parte delle prestazioni di cui godono gli altri lavoratori. Nello specifico, se l’azienda versa i contributi CIGO e CIGS oppure se l’azienda versa solo il contributo CIGO, l’apprendista beneficerà solo del trattamento ordinario di integrazione salariale senza poter mai accedere al trattamento straordinario.

I lavoratori devono avere un requisito di anzianità?

Per poter accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, i lavoratori devono avere un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni di effettivo lavoro, requisito che non risulta necessario nel caso in cui si tratti di azienda industriale al verificarsi di un evento oggettivamente non evitabile.

Qual è il trattamento economico spettante al lavoratore?

Al lavoratore spetta un importo pari all’80% della retribuzione globale delle ore di lavoro perse nei limiti del massimale INPS. Per quanto riguarda l’anno 2015, il decreto riporta un importo mensile pari a euro 971,71 (nel caso di retribuzione, aumentata dei ratei, di importo pari o superiore a euro 2.102,24) o euro 1.167,91 (nel caso di retribuzione di importo superiore a euro 2.102,24).

Tale importo, che sarà rivalutato in base all’indice ISTAT a partire dal 01/01/2016 in poi, spetterà per una somma maggiorata del 20%, nel caso trattasi di azienda del settore edile o lapideo che utilizza l’ammortizzatore per intemperie stagionali.

Il lavoratore è coperto ai fini pensionistici durante i periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa?

Si, è prevista la copertura figurativa.

Chi è il soggetto erogatore? 

E’ il datore di lavoro che anticipa in busta paga l’importo del trattamento spettante, per poi conguagliarlo in sede di versamento contributivo, non appena ottenuta l’autorizzazione; recupero che, ricordiamo, dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso al termine della durata della concessione o del provvedimento.

E’ possibile richiedere ALL’INPS di effettuare direttamente il pagamento al dipendente?  

Sì, è possibile ma solo in caso di serie e comprovate difficoltà finanziarie dell’impresa.

Qual è la procedura che deve seguire il datore di lavoro per attivare il trattamento ordinario di integrazione salariale?

Salvo i casi di eventi oggettivamente non evitabili (che non vengono trattati in questo articolo), si dovrà attivare la procedura sindacale dandone comunicazione preventiva sia alle RSU che alle RSA, se presenti, e sia alle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Una volta ricevuta la comunicazione, potrebbe essere richiesto un esame congiunto. In tal caso la procedura deve concludersi entro 25 giorni dalla data della comunicazione iniziale; termine, che si riduce a 10 giorni, nel caso trattasi di azienda fino a 50 dipendenti. Una volta esperita la procedura sindacale, che ricordiamo non verrà effettuata se trattasi di azienda edile (unica eccezione è che trattasi di proroga di trattamento sospensivo di durata di oltre 13 settimane continuative), occorre inviare telematicamente all’INPS la domanda di concessione. Il termine per l’invio è di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Nel caso in cui ci fosse un invio tardivo da parte dell’azienda, il trattamento coprirà solo la settimana antecedente quella di presentazione.

Si precisa che, dal 01/01/2016, le autorizzazioni verranno rilasciate direttamente dall’INPS territorialmente competente; in questo modo i tempi di rilascio delle autorizzazioni si accorceranno.

Se la presentazione è tardiva e l’INPS non riconosce la copertura, il lavoratore percepisce ugualmente il trattamento di integrazione salariale?  

Si, il lavoratore lo percepisce ugualmente anche se, in questo caso, l’importo risulterà a carico del datore di lavoro.

In caso di diniego da parte dell’INPS, è ammesso il ricorso? 

Avverso il provvedimento di rigetto della domanda, è possibile fare ricorso entro 30 giorni.

Per quanto tempo l’azienda può richiedere l’intervento dell’ammortizzatore? 

Il datore di lavoro può richiedere le integrazioni salariali ordinarie fino a un massimo di 13 settimane consecutive con richieste di proroghe trimestrali che comunque non potranno eccedere le 52 settimane complessive nel biennio mobile; nel caso in cui, in modo continuativo, l’azienda richieda il trattamento per 52 settimane, la stessa non potrà avanzare nessun’altra domanda se non avrà ripreso l’attività lavorativa per almeno 52 settimane. Oltre a questo limite inoltre ne è stato inserito un altro che prevede che, non possono comunque essere autorizzate le integrazioni salariali ordinarie eccedenti il limite di un 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile da parte di tutti i lavoratori dell’unità produttiva che risultino mediamente occupati nei 6 mesi precedenti la domanda di concessione dell’integrazione salariale.

Nella sezione dove sono previste le disposizioni generali del nuovo decreto legislativo, viene inoltre precisato, che c’è un ulteriore limite da considerare, ossia la “durata massima complessiva”. Questo valore si riferisce al limite massimo dato dalla sommatoria di tutte le ore di integrazione salariale ordinarie e straordinarie (ivi compreso il contratto di solidarietà). La durata massima complessiva è solitamente di 24 mesi nel quinquennio mobile anche se si estende a 30 mesi, per le imprese edili, e a 36 mesi nel caso di presenza del contratto di solidarietà.

Quando l’azienda usufruisce del trattamento di integrazione salariale, è penalizzata? 

Si, in quanto è previsto il pagamento di un contributo integrativo da calcolarsi sulla retribuzione globale persa. Il contributo, che aumenta all’aumentare del trattamento usufruito, parte da un 9% per i periodi utilizzati fino a 52 settimane, per poi passare al 12% dalle 52 alle 104 settimane, e raggiungere infine il 15% per quelle eccedenti.

Solo in caso di eventi oggettivamente non evitabili, tale contributo non risulta dovuto.

Sono previste delle politiche attive? 

Si, il lavoratore per il quale è stato programmato, nell’arco di 12 mesi, una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa superiore al 50% dovrà presentarsi al centro per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato.

www.studiopaserio.eu