A stabilirlo è stata la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Gli ermellini hanno argomentato nella sentenza n 26252 dello scorso 22 novembre che “Se la controparte si è avvalsa nel promuovere il giudizio di appello, del termine a comparire dimezzato, per cui anche il termine utile per la sua costituzione si sarebbe dovuto dimezzare da 10 a 5 giorni, regola che – sottolineano i giudici – deve ritenersi valida anche in appello in forza dell’articolo 645/2 comma”
E’ per questo quindi che gli altissimi magistrati cassano l’impostazione fornita inizialemente dal giudice di primo grado.
“Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice tale norma invero si applicherebbe all’intero giudizio di opposizione, ivi compreso l’appello e non unicamente al primo grado come sostenuto dal tribunale”