Ecco il testo della decisione di inammissibilità.
La Corte costituzionale , in data 15 gennaio 2014, ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum abrogativo riguardante:
l’art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5-bis della legge 14 settembre 2011, n.148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n.13, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari);
l’intero decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148);
l’intero decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie –Uffici dei giudici di pace , a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148). La sentenza sarà depositata entro i termini previsti dalla legge.