La misura è valida nello specifico per le cartelle che da parte degli agenti della riscossione sono state consegnate entro e non oltre la data del 31 ottobre 2013.
Rientrano nella sanatoria, le tasse automobilistiche e le multe per violazioni al codice della strada. Sono, invece, esclusi i debiti previdenziali (ovvero i debiti pendenti presso INPS e INAIL), le somme da pagare che sono collegate ad una condanna emessa con sentenza dalla Corte dei Conti, e tutti quei tributi per cui la riscossione Equitalia non è stata incaricata.
Per saldare il debito senza interessi i pagamenti possono essere effettuati non solo presso gli uffici postali, ma anche presso gli sportelli di Equitalia. Effettuato il pagamento, l’Agente della Riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2014, l’avvenuta estinzione del debito.
Per sapere se le cartelle eventualmente ricevute rientrano nella sanatoria è sufficiente recarsi negli uffici Equitalia esistenti nella propria città per verificare la propria situazione debitoria.
Confconsumatori consiglia, comunque, ai cittadini di rivolgersi agli sportelli dell’associazione presenti sul territorio per avere informazioni e assistenza al fine di definire le pendenze derivanti dai ruoli affidati in riscossione ad Equitalia.