La VII commissione parlamentare, chiamata ad esprimersi sul tema, ha dichiarato che “al di là della denominazione di “tavolo tecnico”, si tratta – come riporta Il Mattino.it – nient’altro che di una modalità di svolgimento del contraddittorio procedimentale del tutto fisiologico e appropriato” .
Il “tavolo tecnico”, quindi, non è altro che una delle tante modalità per applicare quanto previsto nel quadro dell’articolo 10 bis della legge n.241 del 1990 e di conseguenza è regolare e legittimo.