img_box_ultimetendenze_12Il matrimonio civile viene celebrato dal Sindaco o da un Ufficiale di Stato civile nel Comune di residenza di uno dei due fidanzati.
Il rito civile è molto più breve di quello religioso, e consiste in alcune domande formali ai futuri sposi e nella successiva lettura da parte del sindaco (o chi per lui) degli articoli del Codice Civile che riguardano i diritti e i doveri dei coniugi.
Il tutto in presenza di due testimoni (al contrario del rito religioso essi non possono essere più di due). 
E’ possibile celebrare le nozze in un Comune diverso, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza.

Negli ultimi anni il costume sta cambiando anche la celebrazione dei matrimoni civili. Non è raro, infatti, che per l’occasione i futuri sposi si rivolgano a fiorai per addobbare la sala comunale e musicisti che sottolineino i momenti più importanti.
Molti Comuni stanno inoltre adibendo alla celebrazione dei matrimoni, appositi luoghi, anche al di fuori della casa comunale, con l’intento di offrire uno scenario più romantico.

IN ITALIA POSSONO SPOSARSI:

1. I cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano libertà di stato. Per libertà di stato si intende che non siano legati da un precedente matrimonio civile o da uno religioso che sia stato scritto nei registri dello stato civile. 
2. I cittadini che non siano legati da vincoli di parentela, affinità, adozione ed affiliazione, nei gradi stabiliti dal Codice Civile. 
3. I cittadini che abbiano compiuto 16 anni, provvisti di autorizzazione del Tribunale dei minori. 
4. I cittadini già coniugati che abbiano ricevuto l’annullamento del matrimonio religioso o la cessazione degli effetti del precedente matrimonio civile. 

Casi particolari:

Minorenni: si necessita di un documento di autorizzazione del Tribunale dei minori;

Donne vedove da meno di 300 giorni: E’ necessario presentare il documento di autorizzazione del Tribunale civile;

Cittadini stranieri: è necessario un certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall’autorità competente del proprio paese di origine, e, in alcuni casi, un atto di nascita tradotto in italiano dal consolato o dall’ambasciata. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni del codice civile italiano.
Tra i Paesi europei è stata stipulata una convenzione secondo cui il matrimonio viene trascritto automaticamente nel Paese d’origine. Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione è possibile ottenere un certificato di matrimonio plurilingue che ne facilita la trascrizione in breve tempo.

DOCUMENTI PER IL MATRIMONIO CIVILE

Ormai molti di questi documenti sono stati sostituiti dalla possibilità di effettuare autocertificazione. Ad ogni modo, se per qualche motivo non fosse possibile effettuarla, ecco una lista dei documenti necessari per sposarsi:

1. Certificato contestuale: si richiede al Comune di residenza, riporta la cittadinanza, lo stato civile e la residenza anagrafica.
2. Estratto dell’atto di nascita per uso matrimonio, si richiede al Comune di nascita. 
3. Se si è cambiato residenza da meno di un anno, è necessario il certificato di precedente residenza. 
4. Dichiarazione resa da chi esercita o ha esercitato la patria potestà, che attesti che i futuri sposi non si trovano in una situazione che ne impedisce il matrimonio (parentela, affinità, ecc.). In sostituzione ad essa si può presentare una copia integrale dell’atto di nascita che va richiesta al proprio Comune di nascita. 
5. Per i vedovi, copia integrale dell’atto di morte del coniuge rilasciata dal Tribunale del Comune di morte previa autorizzazione della Procura della Repubblica di Competenza. 
6. Per i Divorziati, copia integrale dell’atto di matrimonio precedente, con la sentenza di divorzio annotata a margine. 
7. Per i divorziati o già coniugati, se non sono trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione a margine del proprio atto di matrimonio, bisogna presentare la sentenza di divorzio che va richiesta al Tribunale che l’ha emessa. La donna rimasta vedova o divorziata, deve obbligatoriamente far passare 300 giorni prima di un nuovo matrimonio, tranne che non vi sia stata una separazione pluriennale o una sentenza per impotenza del coniuge (serve ad evitare eventuali dubbi sulla paternità nel caso che la donna risultasse incinta). Il divieto cessa se si presenta un parto o una interruzione di maternità. Se la donna non è incinta, può richiedere l’autorizzazione al Tribunale. 
8. Autorizzazione del Tribunale dei minori, per i minorenni che comunque abbiano compiuto i 16 anni di età.

REGIME PATRIMONIALE

Al momento della celebrazione delle nozze, si deve comunicare quale tipo di regime patrimoniale si è scelto. Si può scegliere per la comunione dei beni o per la separazione dei beni. Tale scelta potrà essere successivamente cambiata con dichiarazione resa ad un notaio, trascritta e annotata sull’atto di matrimonio a cura dell’Ufficio di Stato Civile.