Il Giudice Sportivo in data odierna ha applicato alla U.S. Salernitana le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara Udinese Salernitana che si sarebbe dovuta disputare il 21 dicembre 2021, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2021/2022, Campionato di Serie A.

Non esprimiamo giudizi nel merito della sentenza del Giudice Sportivo anche perché la “battaglia” legale è solo all’inizio in quanto la Salernitana farà ricorso tramite l’Avvocato Chiacchio.

Ribadiamo però, come già scritto in un precedente articolo, che volare con un volo di linea per una squadra di serie A non è proprio una scelta opportuna e che in questo momento di grave pandemia, con varianti del virus covid-19 così contagiose, le squadre di calcio dovrebbero adottare codici di comportamento rigidi e “marziali” quasi da organizzazioni militari, bandendo cene, feste e festini e imponendo ai tesserati comportamenti integerrimi di rispetto assoluto di tutte le raccomandazioni e delle norme igienico sanitarie ad hoc per evitare il più possibile di esporsi al contagio.

D’altro canto non può non essere sottolineata l’opportunità, suggerita da più parti, di sospendere per due / tre settimane i campionati di calcio per tutelare la salute dei calciatori e degli spettatori e per garantire la regolarità dei tornei, ampiamente falsati a causa delle defezioni di decine di titolari in diverse squadre negli ultimi turni. Due esigenze, la tutela di un bene prezioso come la salute e la regolarità della competizione sportiva che, evidentemente, non stanno in cima alle priorità di Lega Calcio e F.I.G.C..

Di seguito i passaggi fondamentali della deliberazione del Giudice Sportivo.

Dacia Arena lo stadio di Udine
Dacia Arena lo stadio di Udine

In particolare le interlocuzioni tenute via mail il giorno 20 dicembre 2021 dalla società con la ASL di Salerno che pure da parte sua inizialmente si era limitata a vietare in maniera prescrittiva, a fronte dell’emersione di un caso di positività tra i tesserati, il trasferimento a mezzo del volo di linea già programmato (in luogo del charter) per l’immediato, e ad imporre, preventivamente alla trasferta, l’effettuazione di un giro supplementare di tamponi per tutti i contatti del caso positivo segnalato, non denotano di certo un atteggiamento massimamente propenso ad effettuare la trasferta, seppur con le dovute garanzie e il rispetto dei Protocolli sanitari federali validati dall’Autorità sanitaria statale“.

Al punto da far ritenere che il provvedimento interdittivo da parte della ASL, col passare del tempo sempre meno “imprevedibile”, fosse in qualche modo “auspicato” (se non direttamente sollecitato) dalla odierna società reclamante, come può ricavarsi anche dalle mail inviate dalla società sportiva alle strutture sanitarie responsabili nelle ore tardo-serali e notturne sempre del giorno 20 dicembre una volta emersi un secondo caso di positività tra i tesserati e una situazione di sospetto per un componente dello staff tecnico“.

Non risulta, in definitiva, che la società reclamante abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento (volo di linea in luogo del charter, in violazione delle raccomandazioni del Protocollo federale recante le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza COVID vers. 4, ed 3 dicembre 2021, pag. 16), tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in “bolla” e in sicurezza del gruppo squadra, isolate le accertate positività, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie generali e specifiche per il settore“.