Niente più assegno di mantenimento se l’ex coniuge ha intrapreso una nuova convivenza. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione esprimendo il suo parere sul caso di una coppia di Brindisi.
Con la sentenza 6855 del 3 aprile 2015, la Corte di Cassazione stabilisce che la convivenza può essere equiparata ad una nuova famiglia: “ove tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità e i conviventi elaborino un progetto e un modello di vita in comune, analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto”.
Quindi nel caso in cui uno dei due ex coniugi sia rifatto una famiglia, anche se è una convivenza di fatto e non è un secondo matrimonio in piena regola, ebbene, il diritto all’assegno di mantenimento decade.
Le ricadute potrebbero essere enormi, mettendo in forse le regole sulle pensioni di reversibilità: qualora il coniuge sopravvissuto torni a ricostruirsi una famiglia, sia pure di fatto e non di diritto, e quindi non fosse più da considerarsi un vedovo/vedova, ha diritto ancora ad incassare l’assegno di reversibilità? E di contro: il convivente sopravvissuto all’altro convivente, se la famiglia di fatto è equiparata a quella di diritto, non avrà forse diritto al vitalizio di reversibilità?