Il Consiglio Federale visto il ricorso al T.A.R. del Lazio R.G. 9028/2016, con il quale la società Paganese Calcio 1926 S.R.L. ha impugnato, previa richiesta di misure cautelari anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. 31/2016 di rigetto del reclamo proposto avverso il provvedimento di non ammissione della medesima al Campionato di Divisione Unica–Lega Pro 2016/2017;

> preso atto del decreto presidenziale n. 4460 del 3 agosto 2016, con il quale è stata disposta la provvisoria riammissione della società Paganese Calcio 1926 S.R.L. al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro 2016/2017, sino alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare, già fissata al 30 agosto 2016;
> ritenuto di dover ottemperare al citato decreto del T.A.R. del Lazio n. 4460/2016, disponendo l’ammissione con riserva della società Paganese Calcio1926 S.R.L. al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro 2016/2017, in attesa della pronuncia collegiale sulla istanza cautelare;
> considerato che la pronuncia collegiale del T.A.R. interverrà soltanto dopo lo svolgimento della prima giornata del Campionato di Divisione Unica – Lega Pro 2016/2017;
> ritenuto opportuno, anche al fine di non alterare la regolarità della competizione, che la Lega Italiana calcio Professionistico differisca la prima gara in cui risulterà impegnata la Paganese Calcio 1926 S.R.L. a data da destinarsi ha deliberato di ammettere con riserva e nei limiti di cui in motivazione la società Paganese 1926 S.R.L. al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro 2016/2017;

di disporre che la Lega Italiana calcio Professionistico differisca la prima gara di campionato in cui risulterà impegnata la Paganese Calcio 1926 S.R.L. a data successiva; di riservarsi ogni ulteriore provvedimento all’esito della pronuncia cautelare del T.A.R. del Lazio.